Riunione a Persociv in materia di turni, dopo il confronto dei primi mesi del 2023 le cui conclusioni erano state formalizzate a maggio 2023. La circolare contenente la disciplina organica della complessa materia sarà oggetto di integrazione/aggiornamento ma l’AD non torna indietro rispetto alle conclusioni già formalizzate a maggio 2023, e accoglie la richiesta di FLP Difesa, di escludere effetti retroattivi sul lavoro già reso. Le osservazioni di FLP Difesa: la necessità di pagare gli straordinari in tempo ragionevole, la opportunità di regolamentare i singoli istituti contrattuali applicabili ai turnisti

Notiziario FLP Difesa n. 71 del 29 novembre 2024 –

Lavoro notturno

Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione con la Delegazione trattante di parte pubblica per trattare alcuni aspetti della circolare afferente le “Linee di indirizzo in materia di orario di lavoro articolato in turni”.

In premessa, l’Amministrazione ha specificato che, pur rendendosi disponibile ad ulteriori incontri, in cui non si parlerà dei contenuti della circolare già discussi nel confronto concluso nel 2023 (a fronte dei quali sono state già valutate le proposte di parte sindacale, in parte condivise e in parte non accolte fornendo le motivazioni9, è tuttavia disponibile a valutare le nuove proposte di aggiornamenti/suggerimenti suppletivi che le OO.SS. intendessero formalmente formulare, che, se condivise dalla Delegazione trattante di parte pubblica, potranno essere integrate nel testo della circolare.

L’Amministrazione ha evidenziato che la circolare è sortita a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute già dall’anno 2021 (p.e. da SMM), in assenza di una disciplina organica in materia; pertanto, è stata predisposta ed inviata alle OO.SS. la bozza di circolare che è stata oggetto di confronto sindacale, in ottemperanza alla intervenuta nuova norma del CCNL 2019-2021 (ex art. 5 comma 3 lettera a) che prevede specificatamente fra le materie oggetto di confronto nazionale “l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione in turni” (che diventa poi materia di confronto sindacale territoriale nelle sedi di RSU, per i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito dall’amministrazione.).

La Delegazione trattante di parte pubblica, dopo avere precisato che la ratio della circolare è quella di fornire la corretta lettura delle norme e garantirne l’uniforme applicazione a tutto il personale interessato, di evitare disparità di trattamento, di evitare contenzioso giuslavoristico e di evitare danni all’erario, ha rimarcato che il confronto sul documento “bozza di circolare orario di lavoro articolato in turni” è stato avviato in data 16/12/2022, e si è concluso in data 24/02/2023 con la formalizzazione da parte dell’Amministrazione della sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, e con la comunicazione alle OO.SS. in data 27/02/2023. Dopodichè, il documento di sintesi (M_D A0582CC REG2023 0033122).è stato inviato in data 09/05/2023 anche al Gabinetto del Ministro e alle OO.SS.

L’Amministrazione ha sottolineato, altresì, che in accoglimento di precisa istanza sindacale (solo di FLP DIFESA, (vds punto 4 della lettera datata 27 maggio 2022 (All. 1) : Poichè le disposizioni contenute nella nuova circolare trovano il loro esclusivo fondamento in rinnovate e attuali valutazioni della questione da parte della Direzione Generale del personale civile, stante la loro configurazione giuridica, si ritiene siano insuscettibili di produrre effetti retroattivi.”), le nuove “Linee di indirizzo in materia di orario di lavoro articolato in turni” non avranno effetti retroattivi ma decorreranno solo dalla data di pubblicazione della circolare.

L’Amministrazione ha proseguito con la rappresentazione degli elementi già contenuti nella circolare:

  • Definizione turno
  • Non recupero del turno festivo infrasettimanale
  • Assenze nel turno
  • Il turno non costituisce una articolazione oraria aggiuntiva alle articolazioni orarie di 6 ore su 6 giorni e 7,15 su 5 giorni e pertanto deve essere ricondotto a tali articolazioni
  • Il lavoratore turnista dovrà sempre fornire una prestazione pari a 36 ore settimanali, le quali – ancorché considerate entro il ciclo completo della turnazione (5 settimane -180 ore) – sono da parametrare all’orario settimanale convenzionale di 6 ore per 6 giorni (oppure 7 ore e 12 minuti per 5 giorni)
  • Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie.
  • Da ciò deriva che il personale che svolge attività di vigilanza in una fascia oraria di 6 ore su 6 giorni o 7,12 su 5, al netto della pausa, non può essere considerato turnista.
  • il lavoratore turnista deve fornire sempre 36 ore settimanali – considerate entro il ciclo completo della turnazione (5 settimane – 180 ore) – anche nella settimana ove sia presente la giornata festiva infrasettimanale.
  • al lavoratore turnista, che presta la propria attività lavorativa su sei giorni lavorativi e uno di riposo, non spetta una giornata di riposo compensativo laddove il dipendente dovesse lavorare in una giornata di festività infrasettimanale (l’Ipotesi di CCNL FC 2022-2024 in corso di certificazione ha previsto per tali giornate la possibilità per il dipendente di ricevere l’indennità economica con una maggiorazione del 100% della retribuzione o di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità).
  • l’assenza (a qualsiasi titolo: ferie, malattia, visita specialistica, permessi retribuiti o altro) coincidente con una giornata di turno, va considerata in base all’orario convenzionale di servizio giornaliero, ovvero 6 ore nell’ipotesi di turno articolato su sei giorni, 7 ore e 12 minuti nell’ipotesi di turno articolato in cinque giorni.
  • l’assenza a qualsiasi titolo coincidente con un turno non fa maturare in capo al lavoratore il diritto al “riposo/recupero” nelle giornate successive; egli è quindi tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo della giornata di “riposo/recupero” per la durata convenzionale prevista nella settimana, salvo giustificare l’assenza anche per tale giornata.

In all. 2, le slides illustrative di Persociv.

La D.G. di Persociv, dott.ssa Maria DE Paolis, ha anticipato la condivisione di parte pubblica sull’inserimento nella circolare di altre tematiche proposte dalle OO.SS. nel corso dell’anno afferenti gli obblighi datoriali di comunicazione dei lavori usuranti agli organi competenti e il riconoscimento dei benefici pensionistici al personale turnista.

         La FLP DIFESA, nel suo intervento ha evidenziato che:

  1. Il notevole ritardo da parte dell’Amministrazione sull’emanazione di specifiche direttive in materia di turni verso i Comandi/Enti, nonostante l’entrata in vigore delle nuove norme contrattuali (CC.CC.NN.LL. FC 2016-2018, 2019-2021 e fra poco del CCNL FC 2022-2024) che hanno modificato le precedenti norme (del 1995 e del 1996) in uso dai singoli datori di lavoro di tutte le articolazioni della Difesa, ha determinato una gestione del personale turnista con comportamenti differenti e/o interpretazioni variegate sia tra le FF.AA. che nella stessa F.A. (es. SMM), così come è emerso dalle lettere di Persociv di risposta ai quesiti anche sulle assenze a vario titolo dei turnisti avanzate dai singoli Comandi/Enti tramite le rispettive linee gerarchiche;
  2. Non è possibile dubitare sulla buona fede del personale civile turnista che sino ad ora ha continuato a garantire i servizi e le attività lavorative, nonostante i progressivi pensionamenti e la fuoriuscita a vario titolo dei dipendenti civili e senza un adeguato ricambio generazionale, determinando l’aumento del carico di lavoro sul personale ancora in forza, ma anche tante preoccupazioni negli ultimi anni su paventati debiti orari maturati;
  3. L’invio delle risposte di Persociv direttamente ai singoli Comandi/Enti che hanno presentato i quesiti, tramite le rispettive linee gerarchiche, a ns. avviso, non è in linea con i principi di trasparenza e del diritto d’informazione sindacale, anche perché tali risposte, per la loro valenza, avrebbero dovuto essere contestualmente estese alle OO.SS. nazionali e/o pubblicate sul sito internet di Persociv;
  4. Alcune osservazioni/proposte di FLP DIFESA, già rappresentate con le lettere del 27.05.2022, del 18.01.2023 e del 20.02.2023, meriterebbero una rivalutazione e accoglimento da parte dell’Amministrazione, come ad esempio:
  • La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di prestare il lavoro negli stessi limiti orari complessivi fissati per gli altri lavoratori. Infatti il trattamento economico accessorio al personale turnista è volto a compensare il disagio per la particolare articolazione dell’orario di lavoro organizzata in turni, e non per lo svolgimento di un monte ore superiore rispetto a quello effettuato dal restante personale.
  • Si ritiene penalizzante riconoscere una ulteriore maggiorazione, in aggiunta alle maggiorazioni per festivo, notturno o festivo-notturno, solo nel caso in cui si sia prestato il servizio in turno nella giornata di festività infrasettimanale, e non anche nel caso in cui tale festività cade nel giorno di riposo compensativo (nonostante che la prestazione lavorativa sia stata già resa nel giorno di turno).
  • Tardano ad arrivare le informazioni sugli esiti dello studio di fattibilità mirato a verificare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 18 CCNL FC 2016-2018 (riduzione dell’orario fino a 35 ore).
  • Si ritiene necessario che l’Amministrazione garantisca la copertura economica per il pagamento dello straordinario effettuato dal personale turnista reperibile, per esigenze di servizio e su chiamata ed autorizzazione del datore di lavoro, anche al fine di evitare specifiche ricadute negative: infatti, a causa del mancato pagamento dello straordinario per insufficienza delle risorse economiche, la scelta obbligata dei lavoratori turnisti è di trasformare le ore rese in straordinario in riposi compensativi, con la conseguenza di perdere poi le corrispondenti indennità di turno nelle ore o giornate lavorative programmate in turnazione.
  • Ove non sia possibile, per esigenze organizzative e/o del dipendente, recuperare il debito determinato da una assenza nella giornata immediatamente successiva, sia consentito di procrastinare il recupero in un più ampio arco temporale (30/60 giorni), in modo da garantire al contempo l’ordinato prosieguo della pianificazione dei turni, senza peraltro considerare il dipendente in posizione di assenza ingiustificata nel giorno di preteso “riposo compensativo”.
  • Sarebbe utile integrare la circolare con la regolamentazione di tutti i singoli istituti contrattuali applicabili ai turnisti e con le norme del DLvo 66/2003 (per esempio sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori notturni).
  • I differenti sistemi per la gestione della rilevazione delle presenze in uso nelle FF.AA. (Gestpers, Gopers, ecc…) non sono stati urgentemente uniformati e soprattutto aggiornati alle vigenti norme contrattuali, soprattutto con quelle riferite alla gestione del personale turnista.

Le riunioni sull’argomento odierno proseguiranno subito dopo la definizione della mappatura delle sedi RSU per la quale la prima riunione utile si terrà giovedì 5 dicembre p.v..

Per ora è tutto, vi terremo aggiornati. Cordialissimi saluti

Il COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

All. 1 : 2022.05.27 FLP DIFESA NAZ – A PERSOCIV – Osservazioni su bozza circolare turni

All. 2 : 2024.11.27 PERSOCIV SLIDES TURNI