Precisazioni sui benefici combattentistici quali la supervalutazione dei servizi in caso missioni internazionali ONU: norme e sentenze ne escludono la praticabilità

Notiziario n. 22 del 03 giugno 2025 –

BENEFICI COMBATTENTISTICIPervengono alla scrivente O.S. molteplici richieste di chiarimento  in merito alla complessa questione del riconoscimento dei benefici combattentistici connessi il servizio svolto in missioni internazionali, e in particolare per conto dell’ONU.

Innanzitutto va precisato che i benefici disposti  dalle l. 390/1950, e l. 336/1970, e cioè la valutazione intera di un anno  per ogni campagna di guerra e il collocamento a riposo anticipato sono stati definitivamente esclusi con la legge 824/1971, né si applica il riconoscimento delle campagne di guerra al solo periodo 11 giugno 1940 – 08 maggio 1945.

Pertanto anche l’art. 18 del DPR 1092/1973 (supervalutazioni per servizio militare in tempo di guerra) non può essere applicato alle missioni ONU.

Dubbi in materia sono stati sollevati in merito alle disposizioni contenute in materia nella circolare di PERSOMIL n. REG2016-70063392 del 05/02/2016, relative alla estensione delle zone di intervento ONU.

Si precisa in merito che la citata circolare ha validità esclusivamente amministrativa e matricolare, e non previdenziale, in quanto aggiorna l’elenco delle zone di intervento, ma il riconoscimento dello specifico servizio svolto non dà titolo ai benefici pensionistici di cui sopra.

La giurisprudenza ha confermato in modo univoco tale posizione, con le sentenze di:

  • Consiglio di Stato , n. 5572 del 2014;
  • Corte Costituzionale n. 240/2016;
  • Corte dei Conti a Sezioni riunite, n. 21/2018/QM.

Alla luce di ciò, val la pena diffidare da interpretazioni errate o promesse infondate. Come O.S., continueremo a tutelare gli interessi reali e a garantire informazioni corrette, nel rispetto della legge e della trasparenza.

Fraterni saluti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE – Christian PALLADINO – Vicenza TEOFILI