Notiziario n. 88 del 5 agosto 2013 –
Dopo lunghissima attesa, il 29 luglio u.s. è stata finalmente emanata la circolare della Funzione Pubblica (F.P.) sui pensionamenti in caso di soprannumero previsti dalla legge n. 135/2012, che in quella data abbiamo provveduto a pubblicare sul nostro sito. Tenuto conto delle tante richieste di chiarimento che ci continuano a pervenire, proviamo a darne una sintesi ragionata con l’occhio rivolto alla Difesa.
Partiamo dall’inizio: in applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 (“spending review”), che aveva disposto “la riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico” del personale non dirigente, l’ A.D. ha provveduto a rimodulare al 31.10.2012 le dotazioni organiche civili, che il DPCM 22.01.2013 fissa oggi in: n. 1.824 in area 1 (erano n. 63 a seguito L.148/2011); n. 23.246 in area 2^ (erano n. 26.590); n. 2.681 in area 3^ (erano n. 3.630) e n. 26 professori etc. La nuova dotazione del personale dirigente è invece pari a n. 117 (erano n. 133).
A seguito delle riduzioni di cui sopra, poste in essere attraverso la scrupolosa attuazione degli indirizzi di cui alla Direttiva n. 10/2012 della F.P., (qui allegata), nel confronto tra i nuovi organici e le presenze effettive di personale, risultavano, a quella data (31.10.2012), eccedenze (“soprannumeri”) in area 1^ (n. 222) e soprattutto in area 2^ (n. 1.340), mentre l’area 3^ risultava carente per 175 posizioni, destinate tutte ai vincitori di concorso. Dunque, la Difesa registrava alla data del 31.10.2012 un soprannumero complessivo di circa 1.500 posizioni, che però, allo stato, in conseguenza delle cessazioni dal servizio intervenute dall’ottobre 2012 a oggi, si è certo ridotto (i soprannumeri non dovrebbero superare oggi le 1.100 unità circa). Detti soprannumeri si sarebbero trasformati entro il 30 giugno 2013 in veri e propri esuberi da collocare in disponibilità (la cassa integrazione degli statali, prevista dall’art. 33 D.Lgs. 165/2001 così come riscritto da Brunetta attraverso l’art. n. 16 della L. 183/2011), con trattamento economico complessivo ridotto, di fatto, al 60 % rispetto a quello attualmente in godimento.
Lo stesso articolo della L.135/2012, al comma 11, prevedeva però la possibilità di riassorbimento di quei lavoratori in soprannumero che fossero in possesso, alla data del 31.12.2014, dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione con le regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero (art. 24 D.L. 6.12.2011, n. 201), e cioè con il sistema delle c.d. “quote”.
Ebbene, con riferimento alla situazione della Difesa, la ricognizione operata da Persociv evidenziava la presenza al 31.10.2012 di un numero ben superiore, quasi il doppio, di lavoratori in possesso dei requisiti pre Fornero (si veda la tabella, allegata al Notiziario n. 136 del 17.10.2012, che qui ripubblichiamo in allegato, a suo tempo predisposta da FLP DIFESA sulla base dei dati forniti dal Gabinetto), condizione questa che da una parte scongiura infauste ipotesi di esubero, ma dall’altra impone il rientro “nei limiti della necessità di riassorbimento”, che dalla ricognizione di Persociv, come si può vedere, risulterebbero molto inferiori rispetto al personale in possesso dei requisiti pre legge Fornero.
In questo contesto, la F.P. ha emanato in data 29 luglio 2013 la circolare n. 3 (qui allegata) che reca indirizzi e criteri per dare attuazione ai “pensionamenti in caso di soprannumero” previsti dalla L. 135/2012 sulla spending review, ma precisando al contempo che “le Amministrazioni che intendano adottare criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto agli indirizzi contenuti nella presente circolare dovranno comunque adottare criteri generali ed oggettivi da seguire, previa informativa ed eventuale esame con le organizzazioni sindacali rappresentative..”.
La circolare della F.P. stabilisce innanzitutto che “il riassorbimento della soprannumerarietà deve essere compiuto dando priorità ai pensionamenti secondo le regole ordinarie”, e cioè secondo le nuove regole introdotte dalla legge Fornero; in via subordinata, e l’ipotesi riguarda sicuramente la nostra Amministrazione, si darà corso ai pensionamenti ricorrendo in primo luogo all’esodo volontario, e cioè all’uscita dal servizio per dimissioni del lavoratore, e, in secondo luogo, alla risoluzione unilaterale obbligatoria del rapporto di lavoro del dipendente, con collocazione dello stesso in pensione.
La circolare della F.P. prevede anche che “gli ambiti istituzionali e/o territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga possono essere prestabiliti da ciascuna Amministrazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, previa informativa ed eventuale esame sindacale…, che tengano conto dei fabbisogni e del livello di copertura degli organici per sede o per ambito istituzionale”.
Due evidenti flessibilità, dunque, la prima relativa alla possibilità di adottare in ambito Amministrazione “criteri ulteriori ed eventualmente diversi” e la seconda relativa “agli ambiti istituzionali e/o territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga”, rispetto ai quali appare utile un approfondimento e un confronto con l’Amministrazione, che abbiamo già richiesto con la nota che si allega in copia al presente Notiziario.
Torniamo ai pensionamenti in soprannumero. Due, in buona sostanza, le opzioni previste dalla circolare:
- Esodo volontario
La leva principale per l’assorbimento dei soprannumeri è costituita certamente dal “ricorso prioritario, nei limiti del soprannumero, all’esodo volontario, ossia l’attuazione dei pensionamenti in base alle domande presentate dai dipendenti muniti dei requisiti necessari”. E con questa importante precisazione: in caso di domande eccedenti il contingente del soprannumero, è ragionevole seguire il “criterio della maggiore anzianità contributiva” .
A tal proposito, l’Amministrazione dovrà porre in essere “ogni necessaria attività di immediata informazione sulla accessibilità del diritto a pensione” per i lavoratori in possesso dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti all’entrata in vigore della Legge Fornero
- Risoluzione unilaterale del rapporto obbligatoria e pensionamenti in deroga
Questa seconda opzione può essere utilizzata dall’Amministrazione solo nel caso in cui non sia stato possibile assorbire tutte le posizioni soprannumerarie attraverso l’esodo volontario, e prevede la risoluzione del rapporto di lavoro senza necessità di motivazione e con un preavviso di sei mesi. Anche qui tre importanti precisazioni presenti nella circolare della F.P.:
– in caso di più soggetti possibili destinatari della disposizione, anche in questo caso l’Amministrazione dovrà ragionevolmente seguire il criterio “della maggiore anzianità contributiva”;
– l’Amministrazione dovrà “collocare a riposo in via prioritaria anche in presenza di altri possibili destinatari” quei lavoratori che, nell’ambito dei soprannumeri, “maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o raggiungono il limite ordinamentale dei 65 anni, essendo già titolari del diritto a pensione, o il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per la pensione di anzianità a prescindere dall’età”.
– detti pensionamenti riguardano in ogni caso “anche i dipendenti già collocati in esonero, alle stesse condizioni degli altri dipendenti”
E’ importante sottolineare, a tal riguardo, che l’accesso a questo speciale regime di pensionamento è esteso a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalle regole pre riforma Fornero che matureranno entro il 31.12.2014, ma (attenzione!) “nei limiti in cui la decorrenza del trattamento avvenga entro tale termine”. Pertanto, il 31 dicembre 2014 va considerato come termine ultimo con esclusivo riferimento alla “decorrenza del trattamento”, ivi compresa dunque il tempo per far scattare la la c.d. “finestra mobile”, e non già come termine di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento.
Ai fini della decorrenza del trattamento, dovendo necessariamente tener conto della “finestra mobile” entrata in vigore il 1 gennaio 2011, “la pensione avrà decorrenza immediata per coloro che hanno maturato i requisiti prima del 1 gennaio 2011 e nei confronti di coloro per i quali sono già decorsi 12 mesi dalla maturazione dei primi requisiti per l’accesso a pensione”, che dovranno però essere raggiunti “al massimo entro la data del 30 dicembre 2013” in quanto la decorrenza della pensione avrebbe corso dal 31.12.2014. Per quanto riguarda invece i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, detto limite deve essere raggiunto entro la data del 30.10.2013, con decorrenza pensione dal 31.12.2014.
I requisiti di accesso al trattamento pensionistico con le regole pre Fornero sono quelle indicate al punto 7. della circolare della F.P., con riferimento sia alla “pensione di vecchiaia” – punto 7.1, let.a) – che alla “pensione di anzianità” – punto 7.2, alla quale rinviamo per questi aspetti.
Va però opportunamente ricordato, a tal proposito, che la riforma Fornero ha mantenuto in vigore il regime sperimentale speciale previsto per le lavoratrici, che consente l’accesso alla pensione con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed età pari o superiore a 57 anni, a condizione però che la liquidazione del trattamento previdenziale avvenga solo con le regole del sistema contributivo.
Per quanto attiene la liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) , la circolare ricorda le due fattispecie, individuate dall’art.2, comma 11, let. a), sub 1 e 2, della legge 135/2012, sulla base della data di maturazione dei requisiti:
– per i lavoratori che maturino i requisiti alla data del 31.12.2011, il TFS “verrà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’art.1, commi 22 e 23 della Legge 14.09.2011, n. 148”
– viceversa, per i lavoratori che maturino i requisiti successivamente al 31.12.2011, il TFS sarà corrisposto “al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’art.24 del DL n.201 del 2011 (riforma Fornero) e sulla base di quanto stabilito dall’art.1, comma 22, della Legge 14.09.2011, n. 148”
Questi i contenuti principali della circolare F.P. n. 3 del 29.07.2013, che, lo ripetiamo, vede la luce con notevole ritardo rispetto ai tempi originariamente previsti dalla Direttiva n. 10/2012 della stessa F.P.
A causa di detti ritardi, è di tutta evidenza che il cronoprogramma contenuto nella Direttiva di cui sopra, con riferimento alle fasi dalla n. 3 in avanti, non potrà essere attuato nei tempi previsti in quanto il termine indicato per ciascuna fase è superato. In particolare, risulta abbondantemente scaduto il termine: a) per la predisposizione dei piani previsionali delle cessazioni dal servizio fino al 31.12.2014 e delle cessazioni secondo il regime ordinario; b) per l’ individuazione nominativa del personale in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso allo speciale regime di pensionamento previsto dall’art. 2 legge n. 135/2012 e del personale che cessa secondo il regime ordinario.
A tal riguardo, però, la circolare della F.P. non reca assolutamente nulla, come peraltro non fissa termini temporali precisi per la presentazione delle domande relativi all’esodo volontario, che potrebbero pertanto essere diversamente fissate da ciascuna A.P. interessata, e dunque anche dalla Difesa.
Di seguito, in allegato, la lettera già inviata al Sottosegretario Pinotti con richiesta di incontro per approfondire tutti gli aspetti legati ai pensionamenti in soprannumero; la restante documentazione di cui si fa cenno in questo Notiziario, è anch’essa pubblicata di seguito.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato 1: Lettera di FLP DIFESA al Sottosegretario Pinotti con richiesta di incontro
Allegato 2: Circolare FP n. 3 -29.07.2013 – pensionamenti in soprannumero L.135 del 2012
Allegato 3: Direttiva F.P. n. 10 del 24.09.2012 – riduzione dotazioni organiche L. 135-2012
Allegato 4: Nuovi organici e presenze effettive al 31.10.2012 -Tabella elaborata da FLP DIFESA