FLP Difesa scrive al Gabinetto del Ministro della Difesa e rappresenta le gravi criticità legate al complesso quadro di situazione relativo al personale ex militare transitato nei ruoli del personale civile, aggravate dalla recente circolare di Persociv. Le procedure di transito, di attribuzione del profilo (oggi famiglia) professionale, i criteri per l’assegnazione alla sede di 1^ destinazione, la mobilità ordinaria ormai ingessata da anni, sono i grandi temi per cui si richiede l’attivazione di un tavolo di confronto che consenta di trovare soluzioni condivise.

Notiziario FLP Difesa n. 70 del 21 novembre 2023 –

Invictus games

Invictus games

Riportiamo di seguito il testo della nota inviata oggi da questa Segreteria Nazionale al Gabinetto del Ministro e ai vertici della nostra Amministrazione relativa alle tematiche di interesse del personale ex militare transitato nei ruoli del personale civile, e alle molteplici criticità che nel tempo si sono andate esasperando creando diffuso malessere e disagio.

“Dopo la emanazione della circolare di Persociv sulla materia in oggetto, datata 25 luglio 2023, i cui contenuti si sono riverberati nelle disposizioni attuative di Arma, si sono aggravate e rese ancor più evidenti di sempre le gravi criticità già da anni rappresentate ai diversi livelli dei vertici di questa Amministrazione, per le quali abbiamo ripetutamente formulato richieste di confronto e di istituzione di un tavolo tecnico, ad oggi inascoltate.

La scelta che ci risulta essere stata adottata da codesta AD è stata quella di istituire un tavolo tecnico senza partecipazione delle parti sindacali, che esclude ogni possibilità:

  • di contribuire ad una valutazione esaustiva sull’impatto delle misure da adottare;
  • di formulare proposte finalizzate ad una gestione del transito che tenga conto anche delle esigenze di contemperamento delle cure familiari con la vita professionale del personale interessato, e ad un complessivo benessere organizzativo che dovrebbe riverberare i suoi benefici effetti in una migliore organizzazione del lavoro.

     Per contro, il rigido approccio adottato dalla parte datoriale non fa che penalizzare e ulteriormente minare la già fragile condizione dei molti colleghi costretti a lasciare la divisa che avevano scelto di portare; li fa sentire sempre più figliastri discriminati, dopo aver dato al paese, spesso per ragioni di servizio, la propria salute; e dopo la perdita della salute, arriva lo scotto sulle questioni di seguito riportate.

Le procedure di transito, l’inquadramento in soprannumero, l’anzianità di servizio:

La circolare sopracitata prevede al punto 2.c. che il personale transitato venga inquadrato in soprannumero nell’organico della F.A. di provenienza , e in posizione eccedentaria rispetto alla dotazione organica del personale civile, ma non richiama quanto previsto dal DM 18.04.2022 art. 2 comma 5 relativamente alla anzianità : non vi è infatti alcuna menzione della parte relativa all’anzianità maturata, laddove si prevede che il personale transitato conservi l’anzianità assoluta riferita al grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Posto che parrebbe palese che con tale affermazione il legislatore avesse voluto garantire al personale che transita la valenza dell’esperienza maturata da militare sia ai fini del trattamento giuridico che di quello economico, abbiamo invece già visto che questo non sempre avviene, come nei bandi per la mobilità interna in cui gli anni da militare hanno una minore valenza,  o in quelli delle progressioni interne alle quali il suddetto personale non può  partecipare prima dei due anni dal transito, al pari di personale neo-assunto.

 Criteri per la scelta della sede di 1^ assegnazione

La circolare prevede che la scelta della sede di assegnazione avvenga sulla base delle esigenze funzionali delle FF.AA./CC di provenienza, e non più tenendo conto della ultima regione in cui il dipendente ha prestato servizio da militare. Dunque si applicano all’ex militare transitato le stesse norme previste per l’assegnazione a sede del militare, senza tener conto della differenza fra quest’ultimo (in buona salute, idoneo ed in servizio) e l’ex militare (che in salute non lo è più, che è portatore di patologie permanenti adeguatamente classificate e in molti casi ricondotte a causa di servizio) che del primo non  ha più né la salute né lo status giuridico.

Un personale che mediamente non è più giovanissimo, che è gravato dalla necessità di specifica assistenza sanitaria, che ha comunque una famiglia e dei figli cui assicurare le cure dovute, che ha responsabilità economiche nei loro confronti, che viene messo in estrema difficoltà se destinato a sedi distanti dall’ultimo luogo di lavoro e di residenza, in quanto è chiamato a scegliere se trasferire forzatamente, sradicandola, tutta la famiglia, o in alternativa accollarsi nuovi carichi economici trasferendosi da solo in una casa nel nuovo posto di lavoro.

Nessun margine di tutela è dunque più assicurato al transitato e alla sua famiglia, stante l’impossibilità di mantenere lo “status quo ante”, logistico, economico e familiare, maturato prima del transito.

Deroga ai criteri di 1^ assegnazione

Farraginosa è la procedura indicata: l’istante deve presentare richiesta di assegnazione di sede in deroga entro 30 giorni dall’istanza di transito, corredandola della documentazione sanitaria prodotta dalla Commissione Medica, in contrasto con la normativa vigente (DPR. 445/2000 e l.241/1990) nella quale si fa divieto di aggravamento del procedimento amministrativo disponendo l’acquisizione d’ufficio degli atti già in possesso dell’Amministrazione.

L’ obbligo di 5 anni di permanenza dopo l’assegnazione di sede – punto 4. della circolare:

dopo il danno di aver perso la salute, una pena accessoria e discriminante: il transitato DEVE permanere presso la sede assegnata per ALMENO 5 ANNI dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Perché questo vincolo capestro, che esclude il dipendente dal concorso in condizioni di pari opportunità di mobilità rispetto ai colleghi? Quale malefatta deve espiare? E perché, come detto al punto precedente, l’anzianità complessiva non può contare ai fini della eventuale selezione fra più candidati? Perché si deve equiparare questa condizione a quella di un neo-assunto? E per quale ragione questo limite imposto dalla circolare non può essere superato neanche nel caso di una mobilità straordinaria prevista per legge, come nel caso dell’assistenza all’handicap o in quello della presenza di figli minori di 3 anni? E perché ancora si esclude persino la possibilità di comando presso altra amministrazione, anche questa disciplinata da una legge dello Stato?

La mobilità

Parimenti, dopo anni di richieste di confronto e di tavoli tecnici sulla regolamentazione della mobilità, da anni ingessata dall’insormontabile vincolo del grado di scopertura, ancora nessuna iniziativa da parte di questa Amministrazione.

Lo scorso 20.03.2023 Persociv ha effettivamente annunciato “…l’intendimento di concordare con le OOSS modalità e tempi di avvio del confronto volto a definire i criteri generali di priorità per la mobilità fra le sedi di lavoro, in attuazione dell’art. 5 comma 3 let b) del CCNL 09.05.2022, compatibilmente con i modelli relazionali già avviati” .

Ma da quella data non ci sono aggiornamenti, e la mobilità ordinaria è di fatto impossibile.

 Val la pena ricordare che su tutti questi argomenti, e molti altri di dettaglio, si era fatto parte attiva anche Il CUG con un documento (che riproponiamo in allegato), approvato nel 2020 e di seguito trasmesso a codesto Gabinetto, con il quale erano state proposte specifiche “Azioni Positive”. Ma nessun seguito ha avuto neanche questa iniziativa.

 Chiediamo un intervento urgente di codesto Gabinetto al fine di sospendere la circolare del 25 luglio e di convocare finalmente un confronto utile ad una revisione dei temi trattati.

 Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE Maria Pia BISOGNI – Christian PALLADINO

E’ tutto, cordialissimi saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato : 28.05.2020 Relazione-del-Gruppo-di-lavoro-del-CUG-Difesa-Ex-militari-Transitati- testo approvato