Pubblicata la attesissima circolare di Persociv sul lavoro agile dopo il 31 ottobre. Recepite molte osservazioni e proposte presentate da FLP Difesa nel corso della riunione convocata in tutta urgenza mercoledì 27. La circolare fornisce le indicazioni operative per consentire il proseguo del lavoro agile, pur con le nuove modalità non più emergenziali. Ma la pandemia non è finita, parliamo di terza dose di vaccino, dunque è necessario gestire con cautela il rientro; perciò altrettanto necessariamente si dovranno attivare i tavoli della contrattazione locale

Notiziario FLP Difesa n. 74 del 29 ottobre 2021 –

lavoro agile

Emanata in mattinata da Persociv la circolare n. 70445 del 28.10.2021, che fornisce indicazioni operative sulle nuove procedure per il ricorso al lavoro agile, dopo il confronto a tavoli separati convocato in tutta urgenza mercoledì 27 ultimo scorso. Una decisione attesissima dai nostri colleghi, ma anche dagli Uffici, che dopo la emanazione del Decreto Brunetta, erano nel caos più totale, non ritenendo di poter adottare autonomamente iniziative conservative del ricorso al lavoro agile. Arrivano dunque in soccorso a tal fine le indicazioni della Direzione Generale per il Personale Civile, a sgombrare il campo, almeno per ora, dalle difficoltà operative

                  La circolare, che abbiamo pubblicato stamane nella sezione “News” del nostro sito, recepisce nella sua forma definitiva molte osservazioni e proposte formulate nella riunione di mercoledì da FLP Difesa (si veda a tal riguardo il Not. 72, che reca in allegato la bozza originariamente predisposta da PERSOCIV), mentre altri si erano riservati di comunicare – con calma – le loro osservazioni…); ma vediamone gli aspetti di dettaglio:

  • precisa in premessa che la presente disciplina è finalizzata alla gestione del lavoro agile fino al 31 dicembre, o comunque fino alla entrata in vigore del CCNL attualmente in discussione all’ARAN;
  • in tale contesto, i rientri non possono prescindere dalla necessità di garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riguardo alla pandemia da COVID 19, presupposto che giustifica il permanere delle misure antinfortunistiche e del ricorso al lavoro agile, pur con modalità adeguate alla evoluzione normativa;
  • la rotazione del personale impiegato in presenza e le forme di flessibilità oraria in entrata e in uscita sono questioni che impongono la necessità della contrattazione locale (è cambiato significatamente il verbo, non più il “potranno” della bozza originaria di Persociv, ma “dovranno” come da noi espressamente richiesto);
  • si ribadisce il permanere in vigore della tutela dei lavoratori fragili, che almeno fino al 31 dicembre continuano a svolgere la prestazione in modalità agile full time;
  • quali criteri prioritari di assegnazione al lavoro agile “prevalente” sono indicati lo stato di salute del dipendente e del suo nucleo familiare, la presenza nel nucleo dei figli di età inferiore a 14 anni, le lavoratrici madri nel triennio successivo al congedo di maternità, il pendolarismo, la tipologia e quantità dei mezzi di trasporto, i tempi di percorrenza, ed eventuali ulteriori problematiche da valutare più specificamente.

Spetta al dipendente formulare richiesta di ricorso al lavoro agile, e l’accordo individuale contiene la positiva valutazione in tal senso del datore di lavoro. Questi gli aspetti salienti:

  • Il lavoro agile è una forma di organizzazione del lavoro per cicli, fasi, obbiettivi/compiti, che si svolge senza precisi vincoli di orario (entro i limiti massimi di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale) e di luogo, col solo vincolo di svolgimento all’interno del territorio nazionale). Dunque non siamo tenuti a precisare nell’accordo in quale specifico luogo fisico andremo a prestare la prestazione agile, come invece era previsto nella bozza originaria della DG poi modificata a seguito della nostra richiesta in aderenza alla L. n. 81/2017, né siamo vincolati al rispetto della stessa articolazione oraria della prestazione in presenza;
  • La natura del rapporto di lavoro non si modifica, né i diritti, le tutele il trattamento economico;
  • Si definiscono nell’accordo le giornate di lavoro in presenza e quelle in SW, col solo limite della prevalenza del lavoro in presenza;
  • Nel contratto vengono specificati gli obbiettivi/compiti assegnati ai fini della valutazione della performance, senza discriminanti per la prestazione resa in modalità agile, che continua ad essere svolta anche mediante l’ausilio di strumentazione informatica propria.

Buon lavoro agile, e fraterni saluti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI