Avvio di trattativa sugli incentivi per le funzioni tecniche. Irrisolti gli ostacoli alla definizione dell’accordo per il 2014-2016; il vuoto fino al 30.06.2023. Il nuovo codice va in operativo per gli incentivi dal 1° luglio 2023 e prevede concrete modalità operative, con un enorme carico di discrezionalità in capo al Responsabile Unico del Procedimento nel decidere la rosa dei lavoratori che concorreranno alla realizzazione dei progetti e la misura del loro incentivo. Gli accantonamenti saranno versati nel FRD per essere pagati in base alle disposizioni del RUP. Le osservazioni e le proposte di FLP Difesa

Notiziario FLP Difesa n. 24 del 18 aprile 2024 –

Superfluo dire come la disciplina compiuta in materia di incentivi per le funzioni tecniche, da anni teoricamente previsti dalla norma, siano particolarmente attesi dagli addetti ai lavori, che aspettano da molti anni il riconoscimento delle cifre maturate (che l’Amministrazione dovrebbe avere accantonato in bilancio ma che non sono state attribuite per finora irrisolti ostacoli procedurali). Ovvio che abbiamo innanzitutto rappresentato lo stato di preoccupazione e allarme dei colleghi interessati che corrono il rischio di veder mano mano andare in prescrizione l’incentivo maturato. E abbiamo anche rilevato l’assenza di AID, che, come la stessa AD ci ha riscontrato, se la dovrà ancora una volta vedere autonomamente con proprio Accordo.

Ma entriamo nel merito della novellata disciplina degli incentivi, alla luce dei contenuti del D.lgs.vo 36/2023, che innova significativamente il sistema di regole, ed in modo stavolta efficace, mettendo le Amministrazioni in condizioni di formulare Accordi Nazionali che consentano immediata operatività. Evidentemente la nuova formulazione della norma aveva il suo supporto non solo nell’obbiettivo di superare lacci e lacciuoli della precedente normativa, ma anche in quello di dare ali ai progetti nati sotto l’egida del PNRR, incentivando le professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa conseguente al mancato ricorso a professionisti esterni. I punti di interesse sono contenuti negli artt. 1, 2 e 45 del decreto.

  • Il Principio del risultato: il risultato deve essere perseguito con la massima tempestività e col miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  • l Principio della fiducia: si attribuisce enorme potestà di iniziativa e di decisione e discrezionalità a funzionari ed operatori economici, con particolare riguardo a:
  • Scelte e valutazioni in merito al personale cui attribuire ruoli e responsabilità nelle attività incentivate;
  • Quantificazione delle quote di incentivo da riconoscere a ciascuno

con l’unico vincolo della priorità del principio di risultato.

  • Incentivi alle funzioni tecniche”: le stazioni appaltanti destinano le risorse finanziarie per gli incentivi a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in misura non superiore al 2% dell’importo; le attività tecniche incentivabili sono indicate nell’all. l.10 del Codice.
  • L’80% del citato 2%, è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento, i soggetti che svolgono funzioni tecniche e i loro collaboratori, e gli importi sono al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
  • La quota del 20% del 2% è destinata a:
    • Modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
    • L’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
    • L’efficientamento informatico
    • Attività di formazione dei dipendenti e specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    • Copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
  • Le amministrazioni che si avvalgono di una centrale di committenza possono incrementare questo 2% fino al 25% in più.
  • I criteri del riparto e le riduzioni delle risorse a fronte di ingiustificati incrementi dei tempi contrattuali e/o dei costi rispetto a quanto originariamente previsto sono stabiliti da stazioni appaltanti ed enti concedenti;
  • L’incentivo è corrisposto dal dirigente indicato dall’Amministrazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, che accerta e attesta le specifiche funzioni svolte dal dipendente. Se l’incentivo maturato dal singolo nel corso di un anno supera il suo trattamento economico annuo lordo (prima era il 50%), l’eccedenza va ad alimentare l’altra quota (il 20% del 2%). Ma tale limite può eccedere per il 15% per le amministrazioni che adottano strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto (Vedasi BIM). Anche in caso di ricorso a personale esterno, o in presenza di prestazioni tecniche non attestate dal dirigente, l’incentivo viene dirottato su quest’altra quota (20% del 2%).
  • L’incentivo non è attribuito al personale con qualifica dirigenziale, quali gli Ufficiali a partire dal grado di maggiore. La loro quota di incentivo va riversata sulla quota del 20%;

La materia è stata oggetto di pareri di vari organismi, quali l’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione, il MEF e le Corti dei Conti, da cui è emerso in particolare che in base al combinato disposto del d.lgs 165/2001 con l’art. 79 c.2 let a) del CCNL 16.11.2022 :

  • “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo mediante contratti collettivi”, necessari per dare una definizione dei criteri di distribuzione delle risorse mediante un atto a valenza generale. D’altra parte nella enunciazione del “principio di risultato” è affermata la necessità di “attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
  • i citati incentivi debbono essere ricompresi nel FRD.

 Ora l’A.D. ha trasmesso alle OO.SS. la bozza di Accordo in allegato, strettamente legata allo Schema di Decreto Ministeriale, per avviare una trattativa che in tempi auspicabilmente rapidi possa dare finalmente l’avvio alla fase operativa e ai riscontri economici tanto agognati dai colleghi interessati.

Nel corso della riunione la bozza è stata illustrata con diversi interventi di esponenti dell’AD che hanno contribuito alla stesura del testo, che ha avuto fra le fonti di riferimento Accordi nazionali già approvati ed operanti, quale quello del Consiglio di Stato. Tuttavia da tutte le parti sindacali si è evidenziata la necessità di una fase di approfondimento per formulare proposte che consentano di attagliare la disciplina alla realtà e alle peculiarità della Difesa. L’impegno richiesto dall’Amministrazione è stato quello di mandare le proprie proposte entro venerdì 19 al fine di consentirne l’analisi in vista della prossima riunione già calendarizzata per mercoledì prossimo.

Val la pena di anticipare che la dott.ssa De Paolis intende anche avviare il confronto sull’attuazione delle progressioni verticali 2024, per le quali invierà nella prossima settimana le prime informazioni.

Le osservazioni e le proposte di FLP Difesa, in sintesi hanno riguardato:

  • La richiesta di integrare lo schema di Regolamento del Ministero della Difesa con la disciplina delle procedure operative di gestione, impegno e di liquidazione delle risorse destinate al personale, a similitudine di quanto già fatto dal MEF e dal Ministero dell’Interno;
  • La necessità di vincolare l’azione dei dirigenti investiti da autonomia e potere gestionale non solo al principio del risultato in senso stretto ma anche alla necessità di assicurare la trasparenza degli atti posti in essere, stante l’elevatissimo rischio che gli interessi materiali in ballo possano alterarne le determinazioni;
  • Per quanto attiene all’allegato “A” alla bozza di accordo, relativo alla quantificazione delle percentuali degli importi da accantonare in relazione al costo degli appalti, si osserva che al crescere dell’importo dell’appalto si è adottato un criterio di progressiva riduzione dell’accantonamento per gli incentivi (dal 2% degli appalti per lavori fino a 150.000€. al 1,2% per gli appalti fino a 5.350.000). Si condivide il principio, ma non sfugge la differenza di progressione adottata fra il settore dei lavori e quello di servizi e forniture, che è meno favorevole per i lavori. Non si comprende perché anche ai lavori non possano essere applicate le percentuali almeno negli stessi termini economici adottati per servizi e forniture, posto che nel caso dei lavori noi assistiamo ad un processo complesso di costruzione/ricostruzione per arrivare al collaudo finale, a fronte di una attività pur rispettabilissima ma meno articolata, dalla scelta di forniture e servizi prodotti da terzi alla verifica;
  • Per quanto attiene all’allegato “B”, che contiene le indicazioni in merito ai criteri di ripartizione della quota “incentivi” vera e propria, pari all’80% del fondo, si osserva che
  • il modello di accordo cui l’Amministrazione si è ispirata (il Consiglio di Stato), non pare attagliarsi molto alle peculiarità della Difesa. E facciamo il caso del Servizio lavori, intanto perché in questo Settore è strutturalmente e numericamente rilevante la presenza di Ufficiali nei ruoli apicali, che sono esclusi dagli incentivi. ciò condiziona intanto la portata degli accantonamenti utili alla quota dell’80%, perché gli incentivi a questi destinati vengono dirottati automaticamente sulla quota del 20%, con l’effetto che in particolare, attribuire in modo secco la quota del 25% al RUP (che, ca va sans dire, è quasi sicuramente un ufficiale) significa ridurre l’ammontare degli incentivi già da subito dal 1,6% al 1,2% dell’ammontare dell’appalto.
  • Stessa cosa dicasi per il Direttore dei Lavori, o per il Collaudatore, ruolo cui finora difficilmente sono arrivati i nostri colleghi anche più blasonati.

Sembrerebbe molto più opportuno lasciare spazio ad una maggior flessibilità di tali quote%.

  • Si ritiene inoltre che nelle definizioni cui ricondurre le percentuali di partecipazione all’incentivo sarebbe auspicabile valorizzare non tanto o non solo la specifica attività (redazione del progetto esecutivo, collaudo tecnico-amministrativo) quanto il gruppo di lavoro che quel lavoro sostiene (responsabili e addetti). Quanto sopra al fine di attenzionare il RUP a che non si concentri solo sulle figure di vertice di ciascuna fase (un esempio: per il collaudo tecnico-amministrativo non c’è da remunerare solo il collaudatore, ma anche l’ufficio di revisione).
  • Posto inoltre che la ripartizione degli incentivi è esclusivamente in capo al RUP, che attesta le funzioni svolte da ciascuno, e la completezza e regolarità della prestazione, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’allegato all’Accordo, ma con ampio margine di autonomia, è opportuno richiamarne l’attenzione non solo al rispetto del principio di risultato, ma anche a quello della rotazione;
  • Infine, segnaliamo la necessità di intervenire affinché siano maggiormente dettagliate e rese vincolanti le modalità di utilizzo delle risorse relative alla quota del 20%, posto che all’interno di questa sono previsti obbiettivi di notevole interesse quali la stipula di una polizza assicurativa e la formazione tecnica e specialistica del personale.

E’ tutto, Il prossimo appuntamento è per mercoledì 24. Cordialissimi saluti

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE FLP DIFESA Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI

Allegato 1:  2024.04.09 Bozza Accordo incentivi 2024

Allegato 2: 2024.04.09 Gab Min UL_schema DM