Sottoscritta a Persociv l’ipotesi di accordo sul welfare 2025: la riduzione dei finanziamenti da parte del MEF porta da 50 a 35 euro la quota individuale per attività culturali e ricreative, per consentire il mantenimento delle altre voci. Partita la trattativa sul lavoro a distanza, dopo che il CCNL FC ha invertito la tendenza negativa con l’eliminazione del limite dei due giorni a settimana e con il riconoscimento del diritto al buono pasto. Una bozza di lavoro stringata, quella dell’AD, ma su cui proviamo a introdurre significativi elementi di dettaglio

Notiziario FLP Difesa n. 12 del 21 marzo 2025 –

Si è svolta in data 20 marzo u.s. la seconda riunione a Persociv sull’Ipotesi di CCNI WELFARE 2025 già condivisa dalle OO.SS. e che sarà formalmente sottoscritta in data 24 marzo p.v. e la prima riunione di contrattazione sull’ipotesi di CCNI STRALCIO 2025-2027 afferente al LAVORO AGILE.

CCNI WELFARE 2025

Per quanto riguarda l’ipotesi di CCNI Welfare 2025 (Allegato n°1), in attuazione dell’art. 34 del CCNL FC 2022 – 2024 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, l’accordo ricalca i criteri già approvati nel CCNI Welfare sottoscritto in data 4 dicembre 2024, con un finanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2025 sul CAP.1266/1 inferiore rispetto a quello stanziato nel 2024 e pari solo ad € 1.217.427,00.

Tale riduzione di finanziamenti da parte del Mef, ha comportato la ricaduta negativa sulla quota teorica pro capite per le attività culturali, ricreative o con finalità sociale per l’anno corrente pari solo ad € 35,00 (rispetto ai 50,00 del 2024) e sulle altre voci (Sussidi, Borse di studio per scuole e conservatori musica ed Elevazione culturale del personale), con la previsione nell’accordo che le richieste di erogazione delle provvidenze saranno soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di arrivo, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul pertinente capitolo di bilancio nell’esercizio finanziario di riferimento.

L’accordo in ogni caso prevede che le eventuali ulteriori risorse che, in corso d’anno, dovessero affluire al capitolo 1266/1 saranno destinate prioritariamente all’aumento della quota teorica pro-capite del contributo individuale finalizzato ad attività culturali, ricreative o con finalità sociale. A riguardo, l’Amministrazione ha ribadito che si sta adoperando ed è fiduciosa, affinché si concretizzi la possibilità di ricevere le integrazioni richieste, tali da riportare in corso d’anno gli stanziamenti almeno agli importi del 2024.

Inoltre, l’accordo recepisce il parere reso dal MEF – RGS – IGOP, con nota n.13024, e quello del Dipartimento Funzione Pubblica, con foglio prot. 2966, entrambi datati 15.01.2025, e quindi l’istituto del welfare integrativo è destinato solo al personale dipendente dell’Amministrazione in costanza di rapporto di lavoro.

All’unisono le OO.SS. hanno richiesto alla Delegazione trattante di parte pubblica di inserire ancora una volta nella circolare di prossima emanazione, il richiamo ai Datori di lavoro di tutte le articolazioni della Difesa di assicurare la partecipazione sindacale, con specifici incontri locali, prima di definire la “scelta” e quindi la destinazione delle risorse all’uopo assegnate per le attività culturali, ricreative o con finalità sociale.

CCNI LAVORO AGILE

La FLP DIFESA ha osservato in premessa che il nuovo CCNL FC 2022-2024 inverte la rotta finora vista in materia di lavoro a distanza, progressivamente decimato rispetto alla stagione della lotta al COVID, introducendo posizioni di netta incentivazione sia del lavoro agile che del lavoro da remoto per tutto il personale che rende prestazioni smartabili, con l’obbiettivo di conciliare le esigenze professionali con quelle delle cure familiari, invita le amministrazioni ad individuare le situazioni che devono prioritariamente essere sostenute, elimina il limite dei due giorni alla settimana, e riconosce il buono pasto anche al lavoratore in SW.

Dunque ora dobbiamo procedere alla redazione della disciplina del lavoro a distanza in Difesa, secondo le indicazioni contenute nel CCNL vigente:

  1. Contrattazione dei criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e dei casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto;
  2. Confronto in materia di criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto.

Due procedure parallele rispetto alle quali l’Amministrazione ha intanto avviato la prima, sottoponendoci una bozza di elaborato che recepisce la parte di materie di interesse limitandosi all’essenziale, in vista delle proposte delle parti sociali.

A riguardo, la FLP Difesa ha osservato che:

  • Il documento fa riferimento alla sola voce del lavoro agile, senza alcuna menzione del lavoro da remoto, pur inequivocabilmente menzionato nel CCNL FC insieme al lavoro agile; sul punto, abbiamo chiesto che l’Amministrazione si esprima, giustificando almeno la sua posizione in modo trasparente. Noi riteniamo infatti che il lavoro da remoto potrebbe dare significative risposte al personale neoassunto, che potrebbe, per esempio, rendere la sua prestazione in altra sede più gradita della stessa Amministrazione, evitando così di rinunciare al posto appena conquistato. E la stessa logica potrebbe funzionare anche per tanto personale transitato che sta intasando gli uffici competenti con le sue domande di trasferimento dagli esiti tormentati e di difficile soluzione.
  • L’art. 2, che prevede durata, decorrenza e procedure di applicazione, dovrebbe prevedere una modalità articolata di relazioni sindacali, che consenta integrazioni successive della contrattazione nazionale, ma anche indicazioni sul proseguo di relazioni sindacali territoriali “quale segnale della volontà delle parti di mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo tra Amministrazioni e OOSS” come affermato dall’ARAN in sede di presentazione del CCNL.
  • L’art. 3, nell’introdurre i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile, non ribadisce il principio che tale modalità di prestazione non ha vincoli di luogo e di tempo (fatti salvi i tempi della contattabilità e della disconnessione), e intanto non parla di lavoro da remoto, con ciò prestandosi alla confusione storica che si fa quando si applica ad un contratto di lavoro agile il vincolo della sede di svolgimento e l’orario pari a quello in presenza. Riteniamo dunque che questo punto sia chiarito nel testo dell’articolo in questione. Chiediamo inoltre che il requisito dell’attività come “smartabile” non sia limitato alla valutazione da parte del dirigente, ma sia oggetto di confronto con le parti sociali territoriali, per contrastare la spesso eccessiva tendenza al diniego finora rilevata in periferia.
  • Sullo stesso articolo, al comma 2 si definiscono le situazioni da mettere in priorità ai fini dell’accesso al lavoro a distanza; in merito abbiamo posto in evidenza che:
  • Deve essere chiaro che il lavoro a distanza è aperto a tutte le attività smartabili (a partire dalla formazione a distanza, che pure riteniamo non debba essere volta ad escludere totalmente quella in presenza, ma che debba costituire una delle modalità possibili); pertanto l’individuazione delle priorità deve essere solo uno strumento per dirimere situazioni in concorrenza;
  • Le situazioni meritevoli di priorità dovrebbero complessivamente ricomprendere:
  • Dipendenti in condizioni di handicap in condizioni di gravità;
  • Dipendenti che assistono familiari in condizioni di gravità (coniuge, convivente, unione civile, familiare o affine entro il 3° grado non autosufficiente) cd. “caregiver”;
  • Dipendenti con figli fino a 12 anni di età;
  • Dipendenti con figli disabili in condizioni di gravità;
  • Gravi, urgenti e altrimenti non conciliabili situazioni di salute personali e familiari (gravidanze a rischio, malattie rare);
  • Gravidanze fuori dal periodo di astensione obbligatoria;
  • Dipendenti che entrino nel 60° anno di età (anche in attuazione della norma contrattuale sull’Age-Management);
  • Pendolari con distanza di percorrenza oltre i 25 km;
  • Dipendenti in servizio nelle città metropolitane;
  • Dipendenti in particolari situazioni personali, sociali e familiari meritevoli di considerazione (che dovrebbero esser valutate dal datore di lavoro insieme alle parti sociali in caso di respingimento).
  • L’art. 4 definisce le situazioni prioritarie in cui è possibile ampliare il numero dei giorni di SW, peraltro riproducendo la casistica di cui al punto precedente. In merito riteniamo che dovrebbe essere ribadito nel testo il principio che il limite dei due giorni settimanali è stato rimosso, e che dunque il CCNL FC debba espressamente riaffermare il principio che l’estensione del numero di giornate in modalità a distanza debba essere strumento di maggior conciliazione, di cui tener massimamente conto per le situazioni “prioritarie”.
  • La dichiarazione congiunta, infine, menziona la possibilità per il personale rivestente profili tecnici e per coloro che non hanno lavoro smartabile, la possibilità di svolgere le attività di formazione (a partire dal Syllabus, ma in ogni caso come buona alternativa alla modalità in presenza, oggi ostacolata dalle scarse risorse destinate ai fogli di viaggio), e comunque fino al completamento dell’obiettivo di performance formativo obbligatorio previsto per l’anno 2025.

L’AD, nel riservarsi di approfondire le richieste delle parti sociali, ha comunque rappresentato la necessità di un lavoro di formazione per i propri dirigenti, mirata ad aggiornarne la mentalità. Dunque, ancora una volta una affermazione di volontà positiva, che tuttavia viene ad oggi sistematicamente smentita dall’esperienza concreta sul territorio.

In ogni modo la riunione è stata aggiornata a giovedì 27 marzo p.v., forse anche al successivo, e poi si farà pausa per l’espletamento delle procedure elettorali.

Il confronto sulle modalità procedurali seguirà a ruota, per cui stiamo definendo le nostre proposte; e dopo il confronto, a ruota l’Amministrazione dovrà procedere all’aggiornamento del Regolamento.

È tutto per ora, vi terremo aggiornati.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA – Pasquale BALDARI – Maria Pia BISOGNI – Antonio NAPPO

All. al notdif 12-2025 – CCNI welfare 2025_riparto e criteri