Notiziario FLP Difesa n. 56 del 10 ottobre 2024 –
Si è tenuta in data odierna, la seconda riunione a Persociv a prosecuzione della contrattazione per la definizione del CCNI normativo 2024-2026, afferente in particolare gli istituti relativi all’orario di lavoro (flessibilità, straordinario, banca delle ore, ecc…), già contenuti e poi stralciati dalla piattaforma presentata dall’Amministrazione lo scorso 30 maggio 2023 ed oggetto allora di numerosi incontri poi interrotti (vds. Notiziario FLP Difesa n. 52 del 3 ottobre 2024), che tiene conto delle nuove norme inserite negli ultimi due CCNL FC 2016-2018 e 2019-2021 (contratti che ricordiamo sono intervenuti dopo circa 10 anni di blocco dei rinnovi contrattuali…).
La Presidente della delegazione di parte pubblica, in premessa ha informato le parti sociali che nel cronoprogramma dei prossimi incontri, orientativamente con inizio nel mese di novembre, saranno necessariamente inseriti quelli dedicati alla “definizione della mappatura delle sedi RSU, in vista delle elezioni RSU che si terranno nell’anno 2025; inoltre, ha presentato e illustrato la piattaforma CCNI aggiornata alla luce delle proposte di parte sindacale che sono state recepite, illustrando anche le ragioni del mancato recepimento delle altre.
Nel suo intervento, la FLP DIFESA nel rimandare ai contenuti della predetta ns. nota del 2 ottobre c.a., (in allegato) ha sintetizzato alcuni punti:
- Ha riscontrato la condivisione dell’Amministrazione, sulle nostre proposte di integrazione del testo del CCNI fra le quali:
- il CCNI in esame integra il CCNI Difesa 2023-2025;
- la previsione di fasce temporali di flessibilità di “almeno 1 ora sia in entrata che in uscita”;
- in sede di contrattazione locale delle fasce temporali si deve “tenere anche conto delle dimensioni del centro urbano in cui è ubicato il sedime”;
- l’elevazione del periodo temporale per l’orario multiperiodale;
- l’inserimento per lo straordinario delle clausole “tenendo conto della relativa copertura finanziaria” e “secondo le modalità definite dall’art. 25 del CCNL FC 2016-2018”;
- Ha rinnovato la richiesta di inserire nel CCNI il Titolo II, afferente alle Relazioni sindacali, già oggetto di contrattazione nel 2023, e recante le norme contrattuali su Obiettivi e strumenti (delle relazioni sindacali), Informazione, Confronto, Contrattazione, OPI e Clausole di raffreddamento;
- Ha riproposto l’inserimento di un nuovo Titolo riportante richiami contrattuali e impegni fra le parti per:
- la revisione delle procedure di riconversioni professionali per motivi di servizio e per motivi di salute alla luce del nuovo sistema di classificazione professionale;
- La definizione di un “Regolamento per l’attuazione del lavoro da remoto”;
- per definire procedure e criteri per la mobilità interna, i comandi e i trasferimenti;
- per definire regole certe per l’attuazione dell’art. 71 del CCNL FC 2016-2018 sulla maggiore trasparenza delle buste paga e sulle procedure da adottare onde consentire ai dipendenti di poter contestare eventuali irregolarità riscontrate;
- per l’integrazione dei criteri e l’aggiornamento delle Sedi disagiate;
- per la contrattazione delle linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- per la definizione dei criteri per la ripartizione del contingente di personale che usufruiscono dell’istituto contrattuale del Diritto allo studio;
- Ha evidenziato la necessità che i Sistemi/Piattaforme adottate dalle FF.AA. (Gestpers, Perseo, SIGE, Gopers, ecc..), nella parte relativa alla gestione dell’orario del personale civile debbano essere strutturati facendo riferimento esclusivamente alle norme contrattuali vigenti per il personale civile, senza forzature artificiose che esulino dalle citate norme per adeguare il sistema alle regole vigenti per il personale militare;
- Ha sottolineato l’esigenza di un congruo aumento delle risorse economiche a carico del Dicastero o attraverso modifiche legislative alle attuali norme, a similitudine di quanto avviene per il personale militare, atte a garantire effettivamente il pagamento dello straordinario del personale civile secondo le modalità previste dalle norme contrattuali vigenti (prima si autorizza lo straordinario a pagamento e solo dopo, eventualmente, il dipendente esercita il diritto di tramutarlo a compenso orario), evitando l’imposizione del ricorso al recupero compensativo in caso di acclarata mancanza di risorse; e ciò non solo perché alla crescente carenza di personale civile corrisponde un aumento del ricorso a tale istituto, ma anche perché sono sempre più frequenti gli interventi a chiamata del personale civile durante le programmate reperibilità. Non a caso la FLP DIFESA nella sua proposta ha richiesto all’Amministrazione di inserire la clausola “I Comandi/Enti informano ogni tre mesi la RSU e le OO SS territoriali sull’andamento della relativa copertura finanziaria.”
- Ha rappresentato le criticità derivanti dalla sostanziale differenza tra lo straordinario e la banca delle ore:
- nel primo caso, se il dipendente SCEGLIE il pagamento dello straordinario, questo gli DEVE essere INTERAMENTE pagato; se il dipendente SCEGLIE (ma nei fatti è solitamente l’Amministrazione a dare indicazioni, in base alla acclarata mancanza di risorse) di optare per il recupero compensativo dello straordinario entro 4 mesi, non si dà luogo al riconoscimento di alcuna maggiorazione;
- nel secondo caso, se il dipendente OPTA per la Banca delle ore e per il recupero compensativo dello straordinario, le ore maturate possono essere recuperate entro l’anno successivo, ma si DEVE dar luogo comunque al riconoscimento delle maggiorazioni.
Non si comprende allora come mai vi sia stato da parte dell’AD bisogno di certezze preventive sulla copertura economica nel caso della banca delle ore, e come mai invece la stessa necessità non ci sia stata nel caso dello straordinario, che costa evidentemente molto di più della sola maggiorazione).
E su questo resta poi sempre un buco nero per quanto riguarda la problematica legata alla trasparenza di entrambi gli istituti in busta paga, che a termini di contratto dovrebbe riportare tempestivamente e chiaramente l’entità delle ore mensili maturate e dell’effettivo pagamento del dovuto maturato per entrambi gli istituti. E intanto il dato attuale è che un istituto contrattuale come la banca delle ore, previsto da decenni fra le norme contrattuali, resta ancora oggi osteggiato nelle periferie, dove si preferisce andar sul sicuro, far fare lo straordinario, chè tanto, se non arrivano i soldi, non ci sono problemi perché il recupero compensativo è a costo 0.,
- Ha sottolineato come la definizione del tetto delle ore annue sia per lo straordinario (200, 250, 300, o altro) che per la banca delle ore, non rileva laddove non esiste una effettiva copertura finanziaria. Così come non rileva l’elevazione del numero dei turni notturni mensili (da 10 a 12) se non sotto l’aspetto antinfortunistico e di tutela della salute, nonché l’elevazione del numero dei turni festivi effettuabili nell’anno (da un terzo a fino alla metà dei giorni festivi dell’anno previa adesione volontaria del lavoratore) visto che di fatto lo si fa di già.
Ha sottolineato inoltre come già nel 2023 l’Amministrazione si fosse impegnata ad effettuare e presentare alla OO.SS. nazionali uno studio di fattibilità sulla “riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore” (e se non fatto si chiede di farlo ora), al fine di attuare l’art. 18 del CCNL FC 2016-2018; una riduzione d’orario che interessa le situazioni lavorative espressamente individuate dal CCNL (“personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità”), presenti in particolari Enti e che hanno la capacità di certificare la effettiva realizzazione della condizione che “il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.”
La Presidente della delegazione di parte pubblica, Dott.ssa Maria De Paolis, al termine dell’incontro ha comunicato che:
- Concorda congiuntamente a SMD e SGD, per l’applicazione omogenea dei singoli istituti contrattuali in tutti i Comandi/Enti della Difesa, attraverso la diramazione di specifiche circolari di chiarimenti;
- Le procedure della gestione dell’orario del personale civile non possono essere svolte con Sistemi/Piattaforme identiche in tutta la Difesa, ma sicuramente i Sistemi o le Piattaforme adottate devono fare riferimento esclusivamente alle norme sul rapporto di lavoro del personale civile cioè alle norme contrattuali vigenti per il personale civile che non sono sovrapponibili a quelle dei militari;
- Il testo rimodulato della piattaforma in esame verrà esteso preventivamente a tutte le OO.SS., le quali potranno comunicare di concordare la propria sottoscrizione o non sottoscrizione all’ipotesi di Accordo, o, tutt’al più, inviare nuove osservazioni che saranno esaminate nell’ultima riunione di chiusura della contrattazione programmata per Giovedì 17 ottobre p.v.; subito dopo, Persociv emanerà un regolamento su tutti i singoli aspetti già disciplinati dalle norme contrattuali di primo livello.
- Rilevato che a tutt’oggi, tranne la FLP ( Notdif n.51 del 26.09.2024), tutte le restanti OO.SS. nazionali, nonostante gli impegni assunti e i solleciti dell’Amministrazione, non hanno inviato formalmente le proprie osservazioni sul “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della difesa”, la documentazione pervenuta e la relazione finale sarà trasmessa a Gabinetto Difesa entro la giornata di venerdì 11 ottobre p.v.. A riguardo, fermo restando la data di trasmissione alle SS.AA., in extreme, l’Amministrazione valorizzerà comunque anche le osservazioni sindacali che eventualmente perverranno entro la data odierna.
È tutto, vi terremo aggiornati. Cordialissimi saluti
p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI – Antonio NAPPO